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2022
n. 1/2022
Editoriale

di Vito Rubino, Fausto Capelli e Paolo Borghi

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PARTE I

 

SAGGI E APPROFONDIMENTI

 

Diritto

 

Semaforo rosso per le informazioni nutrizionali alternative in etichetta

di Daniele Bianchi

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L’opposizione a sanzioni amministrative in materia di DOP e IGP: la controversa questione del giudice competente                                            di Stefano Senatore

 

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Economia

 

I raccolti perduti degli etruschi. Stato dell’arte e prospettive dei prodotti agroalimentari tradizionali

di Marco Ginanneschi

 

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PARTE II

 

NOTE E COMMENTI

 

TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA, Sentenza 14 aprile 2021 nella causa T-201/20 Berebene Srl c. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), e Consorzio vino Chianti Classico

Qui il testo della sentenza >> 

“Racconto di due galli”: il cuore del marchio e la tutela estesa dei marchi notori quale strumento di lotta al parassitismo commerciale          di Daniele Fabris

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Consiglio di Stato, Sentenza del 1° ottobre 2020 n. 7566/2020, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c. Lidl Italia srl

Qui il testo della sentenza >> 

L’AGCM non può contestare e sanzionare come pratica commerciale scorretta la vendita di un olio di cui contesta la denominazione «olio extra-vergine di oliva» se l’autorità di controllo non ha rispettato le procedure di campionamento e di analisi applicabili in materia e se sono state osservate dall’operatore responsabile le norme sull’autocontrollo (HACCP)

di Massimiliano Valcada

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PARTE III

DOCUMENTAZIONE

 

Osservatorio di giurisprudenza alimentare 1/22
a cura di Rossana Pennazio, Giorgio Remotti, Giovanni Stangoni

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Nota del Ministero della Salute “tempi per la presentazione della richiesta di controversia

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Nota del Ministero della Salute “presenza di salmonelle diverse da S. Enteritidis e S. Tiphymurium in carni di pollame, preparazioni di carni di pollame e carni macinate di pollame

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Nota del Ministero dello Sviluppo Economico “Misure temporanee eccezionali - etichettatura prodotti contenenti olio vegetali in sostituzione dell’olio di semi di girasole

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Nota del Ministero della Salute “Comunicazione correlata alla circolare del Ministero dello sviluppo economico registro uff. 0066415 dell’11 marzo us relativa a: Misure temporanee eccezionali - etichettatura prodotti contenenti oli vegetali in sostituzione dell’olio di semi di girasole

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Libri                                                                                                

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Notizie sugli autori
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n. 2/22
 
PARTE I

SAGGI E APPROFONDIMENTI

Diritto
La disciplina delle emergenze fitosanitarie: tra tutela dell’ambiente e salvaguardia delle produzioni vegetali 217
di Valerio Di Stefano, Bruno Caio Faraglia, Aurora Salituro, Alessandro Monteleone, Maria Rosaria Fidanza

 

Veterinaria
Studio preliminare delle caratteristiche funzionali e allergeniche di caseina A1A1 e A2A2 in latte bovino 239
di Raffaella Memmola, Alessio Soggiu e Luigi Bonizzi

PARTE II


NOTE E COMMENTI

Omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimedi processuali: spunti sull’impiego dello strumento revocatorio [nota a Cons. di Stato, sent. 28 gennaio 2021 n. 836/2021] p. 267
di Andrea Gandino

Il caso «Champanillo»: l’evocazione si estende anche ai servizi [nota a CGUE 9 settembre 2021, C-783/19] p. 301

di Alberta Martini Barzolai

Il Tribunale di Gorizia contrasta la pubblicità ambientale ingannevole [nota a Tribunale di Gorizia, ord. 25 novembre 2021, RG 2021/712] p. 329
di Martina Terenzi

PARTE III


DOCUMENTAZIONE

Osservatorio di giurisprudenza alimentare 2/22 p. 347

a cura di Rossana Pennazio, Giorgio Remotti, Vito Rubino, Giovanni Stangoni

Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 135555 del 23 marzo 2022: Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 – Circolare applicativa


Circolare del Ministero della Salute n. 013895 del 5 aprile 2022: Indicazioni operative in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello

 

Libri


Lettera ai direttori


Notizie sugli autori

SCARICA QUI L'INTERO FASCICOLO 2/22 >>

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2021

1/2021
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Editoriale:

1) ALIMENTA, trent'anni dopo, di Vito Rubino, Fausto Capelli e Paolo Borghi, clicca qui 

PARTE I

SAGGI E APPROFONDIMENTI

Diritto

2) La trasparenza nell’analisi del rischio all’interno della filiera alimentare come principio di democrazia

di Fausto Capelli e Giovanni Giangiobbe 

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ABSTRACT:

 

Questo articolo analizza l'imatto del regolamento europeo 2019/1381 con particolare riferimento alla trasparenza nella valutazione del rischio alimentare e, più in generale, nella sicurezza alimentare. e istituzionali introdotte dal regolamento, nonché ai suoi probabili effetti futuri: lo sviluppo di nuove strategie nella comunicazione del rischio; una (EFSA) la cui indipendenza dovrebbe risultarne rafforzata; la partecipazione del pubblico e dei portatori di interesse nel processo di analisi del rischio.

 

EN: This article analyses the impact of the new European Regulation No. 2019/1381 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain. Particular attention is paid by the Authors to the institutional and procedural reforms introduced by the Regulation and their probable future effects: a development of new strategies in risk communication; a new governance for EFSA (the European Agency for Food Safety, that is supposed to strengthen its independence) and the direct participation of public and stakeholders to risk assessment procedures.

 

PAROLE CHIAVE:

 

Analisi del rischio trasparenza indipendenza sostenibilità - EFSA sicurezza alimentare comunicazione del rischio partecipazione.

 

Risk analysis transparency independence sustainability EFSA food security risk communication participation.

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3)L’etichettatura nutrizionale front-pack: la «nutrinform battery» italiana e la «nutri-score» francese 

di Valeria Pullini 

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ABSTRACT:

Che vi fosse o meno bisogno di un sistema di etichettatura nutrizionale per gli alimenti, ulteriore rispetto alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria, non è argomento trattato nel presente elaborato, il quale non contiene, perciò, commenti sul punto, ma si sofferma, invece, sulla relativa strutturazione e sui presupposti giuridico- normativi che ne costituiscono il fondamento. L’etichettatura nutrizionale front-pack è un’indicazione di carattere facoltativo e supplementare, le cui previsione e modalità di espressione e presentazione sono demandate alla decisione di ciascuno Stato membro dell’UE, in virtù di una specifica norma contemplata dal regolamento n. 1169/2011/UE: l’art. 35. Per questo motivo, oltre ad essere facoltativa, tale forma di espressione e presentazione supplementare può anche essere diversa da Stato a Stato all’interno del territorio dell’Unione, diversamente da ciò che accade per l’etichettatura nutrizionale obbligatoria. L’Italia ha adottato nel mese di novembre 2020, a mezzo di apposito decreto interministeriale, la cosiddetta «NutrInform Battery », ossia un logo raffigurante una batteria elettrica, che costituisce una forma di espressione visiva del valore energetico e di alcuni nutrienti, aggiuntiva e volontaria, da apporre sul fronte del packaging. La Francia, invece, già dall’anno 2017, ha proposto e adottato il noto «Nutri-Score», che consiste in un logo raffigurante cinque colori (dal verde al rosso, con gradazioni cromatiche intermedie) e cinque lettere (dalla A alla E) combinati tra loro in base alla presenza di elementi considerati positivi (ad esempio vitamine, minerali, fibre) e negativi (ad esempio zuccheri, sale, grassi saturi). Nell’elaborato vengono posti a confronto i predetti due sistemi supplementari di etichettatura nutrizionale front-pack e, mentre il sistema italiano a batteria sembra rispettare fedelmente il dato normativo europeo di riferimento, quello francese, proprio sotto tale profilo, presenta alcune criticità, che nel presente scritto si è inteso rappresentare.

 

EN: It is not the task of this paper to determine whether or not an additional nutritional labeling system for foods was needed. The present paper focuses on the structure and on the juridical- normative presuppositions, as the foundation of such an optional expression system. Front-pack nutrition labeling is an optional and supplementary indication, whose provisions and methods of expression and presentation are left to the decision of each EU Member State, by virtue of art. 35 of regulation no. 1169/2011/EU. For this reason, besides being optional, this form of additional expression and presentation may also be different from State to State within the territory of the European Union, unlike what happens for mandatory nutrition labeling. In November 2020, Italy adopted, by means of a specific interministerial decree, the so-called “NutrInform Battery”, that is a logo depicting an electric battery to be placed on the front of the packaging. It constitutes an additional and voluntary form of visual expression of the energy value and of some nutrients. France, on the other hand, since 2017, has proposed and adopted the well-known “Nutri-Score”. It consists of a logo depicting five colors (from green to red, with intermediate chromatic gradations) and five letters (from A to E) combined with each other and based on the presence of elements considered positive (for example vitamins, minerals, fibers) and negative (for example sugars, salt, saturated fats). In this report the aforementioned two supplementary frontpack nutritional labeling systems are compared and, while the Italian battery system seems to faithfully respect the European regulatory data of reference, the French one, from this point of view, presents some criticalities, which are here briefly described.

PAROLE CHIAVE:


Nutrinform Battery – Nutriscore – etichettatura degli alimenti – claims nutrizionali – informazioni sugli alimenti ai consumatori – tabella nutrizionale.
 

Nutrinform Battery – Nutriscore – food labelling – Nutritional claims – Information to consumer – nutrition facts.

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Veterinaria

4) Autocontrollo e HACCP: stato dell’arte della semplificazione nell’ambito delle attività di ristorazione commerciale di piccole e medie dimensioni

di Maria Ausilia Grassi

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ABSTRACT
A seguito della semplificazione dell’impianto normativo in materia alimentare, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), beneficiano di una certa flessibilità nell’applicazione del sistema, permettendogli quindi di garantire la sicurezza delle loro produzioni. Attraverso la compilazione di questionari da parte dell’OSA e di check-list in fase di sopralluogo, si è voluto indagare il livello di adesione alle procedure semplificate, di alcune microimprese operanti nel settore della ristorazione collettiva. L’indagine ha evidenziato, per la quasi totalità delle realtà analizzate, una situazione non soddisfacente, imputabile soprattutto a gravi carenze formative degli OSA interessati.

 

EN:
By simplifyng the food regulatory system, the Food Business Operators (FBO) benefit from a certain flexibility in the application of the system, thus allowing them to guarantee the safety of their productions. Through the completion of questionnaires by the FBO and check-lists during the inspection phase, we wanted to investigate the level of adherence to the simplified procedures of some microenterprises operating in the collective catering sector. The survey highlighted, for most of the realities analyzed, an unsatisfactory situation, attributable above all to serious training deficiencies of the FBOs concerned.


PAROLE CHIAVE


HACCP – igiene degli alimenti – autocontrollo – semplificazione - imprese artigiane.


HACCP – Food hygene – self-control – semplification – food production – craft industries.

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5) Dalla terra alla tavola con i microelementi: la tracciabilità analitica del tartufo bianco 

di Maurizio Aceto

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ABSTRACT

 

Il Tuber magnatum Pico o tartufo bianco è uno degli alimenti più noti, pregiati e costosi al mondo. In particolare, quello raccolto nel Monferrato, nelle Langhe e nel basso Piemonte, è considerato in assoluto il migliore, e per questo motivo è un facile bersaglio per la contraffazione di tipo specifico o di tipo geografico. Negli ultimi anni la ricerca scientifica in campo chimico ha messo a disposizione alcuni metodi che puntano a rivelare queste frodi. In questo articolo si descrive il ruolo della determinazione dei microelementi come mezzo per salvaguardare la qualità del prodotto piemontese, attraverso l’identificazione dell’impronta digitale che dal terreno si trasmette al tartufo.
 

EN: The Tuber magnatum Pico or white truffle is one of the best known, most valuable and expensive foods in the world. In particular, the one collected in Monferrato, Langhe and lower Piemonte, is considered the best by far, and for this reason it is an easy target for specific or geographical counterfeiting. In recent years, scientific research in the chemical field has made available some methods that aim to reveal these frauds. This article describes the role of the determination of microelements as a way to safeguard the quality of the piemontese product, through the identification of the fingerprint that is transmitted from the soil to the truffle.


PAROLE CHIAVE
 

ICP-MS, lantanidi, Piemonte, tartufo bianco del Monferrato, terreno, tracciabilità.

 

ICP-MS, lanthanides, Piemonte, Monferrato white truffle soil, traceability.

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PARTE II

NOTE E COMMENTI

Suprema Corte di Cassazione, SS.UU. n. 1914/2021 I. s.p.a. c. V.D. 

Qui il testo della sentenza >> 

6) Quale giudice per il biologico: note alla sentenza 1914/2021 resa dalla corte di cassazione, sezioni unite sulla relativa questione di giurisdizione. Prime luci sul nuovo orizzonte della giustiziabilità delle misure esecutive disposte dagli organismi di controllo designati al controllo e certificazione del biologico 

di Daniele Pisanello

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ABSTRACT


Con sentenza n. 1914 del 28 gennaio 2021 la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha stabilito che, in Italia, il giudice competente per le azioni proposte da un operatore, iscritto al Sistema di controllo del biologico (ex Reg. 834/2007/CE), è il giudice civile e non, come invece sostenuto dal di Stato, il giudice amministrativo. La sentenza conferma le acquisizioni già raggiunte con propria ordinanza n. 9678/2019, resa in occasione del regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito delle attività di controllo e certificazione del biologico.

 

EN: With its judgment no. 1914 of 28 January 2021, the Italian Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, established that, in Italy, the judicial review of the decisions taken by the control body for organic production belongs to the civil judge and not, as instead claimed by the Consiglio di Stato, the administrative judge. The ruling confirms the acquisition already addressed by the Italian Higher Court on 2019 (ordinanza no 9678) on the occasion of the first preventive jurisdictional regulation in the context of organic control and certification activities.
 

PAROLE CHIAVE


Agricoltura biologica - controllo e certificazione del biologico - prodotti biologici - non conformità - controllo ufficiale filiere agroalimentari -controllo giurisdizionale – giurisdizione - misure esecutive - produzioni agroalimentari regolamentate - organismi di controllo.


Organic farming – control and certification of organic products – organic products – non-compliance – official control of agri-food chain – jurisdiction – implementing acts – regulated food products - control bodies.

***

Corte di giustizia UE, sentenza del 17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS,

 

Qui il testo della sentenza >> 

7) Riprodurre la forma di una DOP: un caso di evocazione o prassi idonea a indurre in errore il consumatore? 

di M. Terenzi

 

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ABSTRACT
Nella sentenza del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, per la prima volta, la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata ad accertare se la riproduzione della forma, delle caratteristiche distintive e/o dell’aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata, in assenza dell’utilizzo della denominazione, sia idonea a costituire una «prassi in grado di indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto»; prassi vietata dagli artt. 13, par. 1, lett. d del regolamento n. 510/2006, nonché del regolamento n. 1151/2012. La vicenda controversa riguarda il formaggio francese «Morbier» che beneficia di una denominazione d’origine controllata (DOC) a partire da un decreto del 22 dicembre 2000 e che si caratterizza per la presenza di una striscia nera di carbone vegetale che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale, esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare dello stesso. Secondo il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier la produzione e la commercializzazione da parte della Société Fromagère du Livradois di un formaggio che riprende l’aspetto visivo di quello protetto dalla DOP «Morbier», in particolare, la striscia nera posizionata al centro del formaggio recherebbe danno alla DOP e si sostanzierebbe in un atto di concorrenza sleale e parassitaria. La pronuncia della Corte di giustizia qui esaminata segna un importante passo avanti nel sistema di tutela dei regimi di qualità in quanto ricomprende la riproduzione della forma caratteristica di una denominazione d’origine nel regime di tutela estensivo delineato dall’art. 13, par. 1, lett. d del regolamento n. 1151/2012 sulla base della sussistenza di una sola condizione consistente nella semplice idoneità di tali atti a determinare un rischio (provato) di induzione in errore del consumatore circa la provenienza geografica o la produzione d’origine del prodotto. La tutela accordata alle denominazioni d’origine dai regolamenti riguarda la denominazione registrata e non il prodotto che quest’ultima ha a oggetto. Conseguentemente, tale protezione non ha lo scopo di vietare l’utilizzo dei metodi di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una siffatta denominazione. La Corte di giustizia ha quindi chiarito che al fine di stabilire se ricorra un rischio di induzione in errore per il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, occorre effettuare una valutazione caso per caso alla luce di ogni elemento rilevante, comprendendo altresì le modalità di presentazione al pubblico dei prodotti. In altri termini, occorre verificare se l’aspetto e/o la forma del prodotto oggetto della denominazione registrata sia una caratteristica talmente distintiva del prodotto la cui riproduzione potrebbe “confondere” il consumatore tanto da fargli credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia oggetto della denominazione registrata.

 

EN: In its judgment of 17 December 2020 in Case C-490/19, the Court of Justice of the European Union was asked for the first time to determine whether the reproduction of the shape, distinctive characteristics and/or typical appearance of a product protected by a registered name, in the absence of the use of the name, is capable of constituting a ‘practice liable to mislead the consumer as to the true origin of the product’, a practice prohibited by Article 13(1)(d) of Regulation 510/2006 and Regulation 1151/2012. The case at issue concerns the ‘Morbier’ French cheese, which has been granted a registered designation of origin according to a decree of 22 December 2000 and is characterised by the presence of a black strip of charcoal dividing the cheese horizontally into two parts, which is explicitly mentioned in the product specification description. According to the Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, the production and marketing by Société Fromagère du Livradois of a cheese which has the same visual appearance as the cheese protected by the ‘Morbier’ PDO, namely, the black stripe in the middle of the cheese, is detrimental to the PDO and constitutes an act of unfair competition and parasitism. The judgment of the Court of Justice under consideration marks an important step forward in the system of quality schemes protection since it includes the reproduction of the characteristic form of a designation of origin in the extensive system of protection set out in Article 13(1)(d) of Regulation No 1151/2012 on the basis of the existence of a single condition consisting in the mere fact that such acts are liable to give rise to a (proven) risk of misleading the consumer as to the geographical origin or production of the product. The protection granted to designations of origin by the regulations concerns the registered name and not the product to which it relates. Consequently, the purpose of that protection is not to prohibit the use of manufacturing methods or the reproduction of one or more characteristics set out in the specification of a product protected by such a designation. The Court of Justice has therefore clarified that in order to determine whether there is a risk of misleading the reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect European consumer, a case-bycase assessment must be made in the light of all relevant factors, including the manner in which the products are presented to the public. In other words, it must be ascertained whether the appearance and/or shape of the product covered by the registered name is such a distinctive characteristic of the product that its reproduction could “confuse” the consumer to the extent that he would believe that the product containing that reproduction is the subject of the registered name.
 

PAROLE CHIAVE


Indicazioni Geografiche Protette – I.G.P. – Denominazioni di Origine Protetta – D.O.P. – evocazione – pratiche commerciali sleali – forma o aspetto che caratterizzano un prodotto a denominazione registrata – consumatore medio – prodotti agricoli e alimentari – regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

 

Protected Geographical Indications – P.G.I. - Protected Denominations of Origin P.D.O. – evocation – misleading practices - shape or appearance characterising a product covered by a registered name – average consumer – agricultural products and foodstuffs – quality schemes for agricultural products and foodstuffs.

PARTE III

DOCUMENTAZIONE

Osservatorio di giurisprudenza alimentare 1/21 

a cura di Valeria Amenta, Giovanni Stangoni

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Nota del Ministero della Salute «Indicazioni per l’esecuzione delle attività di campionamento e analisi di matrici afferenti agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 nell’ambito dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle disposizioni previste dal Decreto legge 22 marzo 2021 n. 42 “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare” pubblicato sulla Serie Generale n.72 della GU del 24 marzo 2021» 

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Nota del Ministero della Salute «Misure straordinarie per la rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari e congelamento carne fresca» 

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N. 2/21

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PARTE I

 

SAGGI E APPROFONDIMENTI

 

Diritto

 

Allergeni, cross-contamination e trasmissione delle informazioni lungo la filiera: ancora un rebus 

Di Paolo Borghi

 

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ABSTRACT:


Le informazioni “may contain” in etichetta sono sempre più frequenti, avvisando il consumatore della mera possibilità (senza nulla dire circa la probabilità) che all’interno dell’alimento vi siano tracce, significative o infinitesimali, di allergeni non impiegati nella produzione. Quella segnalata è una presenza soltanto eventuale, dovuta – nel caso – a c.d. “contaminazione incrociata”, che le norme sull’informazione al consumatore non obbligano affatto a comunicare: per questo motivo, se si ci si limita a considerare le disposizioni in materia di etichettatura, l’avvertenza è puramente volontaria mentre, d’altra parte, la nozione normativa di “alimento a rischio” esclude che la presenza di un allergene possa, di per sé sola, rendere tale un prodotto (salvo che esso sia espressamente destinato ai soggetti allergici proprio alla sostanza presente). Eppure il mercato (sia nel segmento consumer che in quello professionale), a torto o a ragione, sempre più spesso esige di vedere sulle etichette questo tipo di indicazioni. D’altra parte, il “comune sentire” avverte come poco accettabile (o, quanto meno, anomala) l’idea, suggerita dalle norme citate, che un operatore non si consideri tenuto a informare chi acquista, neppure in quei casi in cui la cross-contamination sia altamente probabile, o addirittura quasi certa, perché emerge dall’analisi dei pericoli aziendali connaturati al tipo di processo produttivo, o da caratteristiche intrinseche delle materie prime utilizzate, o dall’impossibilità tecnica di “isolare” completamente la produzione da possibili fonti di contaminazione. Questo saggio contiene, oltre ad un esame del problema, un tentativo di fornire una soluzione giuridicamente accettabile, che superi le lacune e le apparenti contraddizioni dell’attuale disciplina.
 

EN: “May contain” allergens warnings are increasingly found on food labels. They advise consumers simply about the “possibility” that inside a food some traces – no matter if significant or irrelevant – of a certain allergen, although not used in manufacturing the product, may however be present. Still, “may contain” warnings tell the consumers absolutely nothing about the “probability” of such a presence, which is merely possible and – in case – would be due to a “cross-contamination” issue, whose communication is not mandatory under the “Food Information to Consumers” discipline. For this reason, if we just consider the latter, such warnings are merely voluntary, whereas the General Food Law (EU Reg. No. 178 of 2002), in parallel, prevents a food from being legally considered as “unsafe” because of the mere presence of an allergen, in itself (unless the food is intended for consumers that are sensitive to such allergen, of course). And yet, the market (both B2B and B2C) rightly or wrongly demands more and more this kind of indications on food labels. On the other hand, the common feeling considers as slightly unacceptable (or, at least, as “abnormal”) the idea, which is implied by the above mentioned rules, that a food business operator is not obliged to inform the purchaser, even when cross-contaminations are highly probable, or almost certain, as it is clearly emerging from the analysis of the hazards which are inherent to the manufacturing process, or from the intrinsic characteristics of the raw materials used for such productions, or finally from the wellknown technical impossibility of “isolating” the production process from certain recurring sources of contamination. This essay, after examining the problem both from a practical and from a legal perspective, tries to give some suggestions, in order to achieve a legally acceptable solution that overcomes the gaps and the apparent contradictions, which seem to affect the legislation currently in force in the EU.


PAROLE CHIAVE:


Etichettatura, allergeni, informazioni obbligatorie, informazioni volontarie, contaminazioni incrociate

Food labelling, allergens, mandatory information, voluntary information, cross-contamination.

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2) Il decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021: disordine giuridico tra nodi irrisolti e tacite garanzie difensive                                             

di Cinzia Catrini

 

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ABSTRACT:


È stata posta l’attenzione sulla “saga” che ha interessato l’entrata in vigore del d.lgs. n. 27del 2 febbraio 2021, recante «Disposizioni  per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 4 ottobre 2019, n. 117» e alle conseguenze derivate dall’intruso art.18 con particolare riferimento alle problematiche connesse al diritto di difesa; a tal fine l’elaborato analizza anche le principali questioni connesse alle attività di accertamento della conformità dell’alimento/prodotto con particolare riferimento al problema delle garanzie difensive riconducibile alla vexata questio sui prelievi e le analisi di campioni svolti ante processum (e, quindi extra) nell’ambito di attività ispettivoamministrative e nella loro pretesa utilizzabilità in sede processualpenalistica. Necessario è risultato, altresì, soffermarsi sulla riforma delle procedure di verifica che ne è derivata e, dunque, sull’analisi dei nuovi istituti della controperizia – (d.lgs. n. 27 del 27 febbraio 2021, art.7) – e della controversia – (d.lgs. n. 27 del 27 febbraio 2021, art. 8) – analizzandone i possibili rivolti critici sia giuridici che operativi. Infine, volgendosi a riflettere sulla individuazione di una strategia politico-criminale, di ispirazione costituzionale, atta a contrastare l’in-sicurezza alimentare e garantire l’ordine alimentare si è offerta una chiave di lettura sull’opportunità della tentata abrogazione della legge n. 283 del 30 aprile 1962. EN: It was particularly relevant the “event” that affected the entry into force of Legislative Decree No. 27 of February 2, 2021, containing “Provisions for the adaptation of national legislation to the provisions of Regulation (EU) 2017/625 according to Article 12, letters a), b), c), d) and e) of Law No. 117 of October 4, 2019” and the consequences deriving from the intruder article 18 whit particular reference to issues related to the right of defence; for this purpose the paper analyses the main issues related to the activities of the conformity assessment of the food/product with particular reference to both the problem of defensive guarantees due to the vexata questio on sampling and analysis of samples carried out ante processum (and, therefore, extra) in the context of inspectionadministrative activities and their alleged usability in procedural criminal law. It was also necessary to dwell on the resulting reform of the verification procedures and, therefore, on the analysis of the new institutes of second expert opinion – (Legislative Decree No. 27 of February 2, 2021, article 7) – and of the dispute – (Legislative Decree No. 27 of February 2, 2021, article 8) – analysing the possible legal and operational critical implications. Finally, reflecting on the identification of a political-criminal strategy, of constitutional inspiration, aimed at combating alimentary in-security and guaranteeing alimentary order, an interpretation was offered on the desirability of the attempted repeal of Law No. 283 of April 30, 1962.


PAROLE CHIAVE:


controlli ufficiali – recepimento nazionale – analisi – campioni – controperizia – controversia – processo penale – garanzie difensive.


Official controls – national enforcement – laboratory testing – samples– second opinion – dispute – penal proceedings – guarantees for defensive measures

 

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3) Cosa resta del giorno. L’adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento UE 2017/625 dopo la legge n. 71/2021

di Daniele Pisanello

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ABSTRACT


Con la legge 21 maggio 2021, n. 71, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 si conclude idealmente il travagliato adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2017/625, applicabile dal 14 dicembre 2019, in materia di controllo ufficiale e altre attività ufficiali nelle filiere agro-alimentari. Il contributo analizza le correzioni apportate sul piano della legislazione penale alimentare, con il ripristino della vigenza della Legge n. 283/1962, e la riforma della diffida degli illeciti amministrativi agroalimentari e di sicurezza alimentare.

EN: The law 21 May 2021, n. 71, conversion into law with amendments to the decree-law 22 March 2021, n. 42 ideally concludes the troubled adaptation of the Italian legal system to the provisions of EU Regulation no. 2017/625, applicable from 14 December 2019, on official control and other official activities in the agrifood supply chains. The contribution analyzes the corrections made on the level of the national criminal food legislation, with the restoration of the validity of Law no. 283/1962, and the reform of the injunction of administrative agri-food and food safety offenses.
 

PAROLE CHIAVE
 

Sicurezza alimentare; controlli ufficiali degli alimenti e filiere agro-alimentari; adeguamento al Regolamento n. 2017/625/UE; legge n. 283/1962 e regolamento di esecuzione; diffida degli illeciti amministrativi agroalimentari e di sicurezza alimentare.

 

Food safety; official control in the agri-food supply chains; Italian enforcement of Regulation no 2017/625/EU; Italian criminal food law; injunction of administrative agri-food and food safety offenses.

Veterinaria

 

Antimicrobiotico-resistenza e sicurezza alimentare in un’ottica “one-health”: centralità e criticità del ruolo professionale veterinario

di Alfonso Zecconi, Luigi Bonizzi, Roberto Mattina

 

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ABSTRACT


Il concetto di “One Health” rappresenta lo sforzo congiunto di più discipline che operano a livello locale, nazionale e globale, per il raggiungimento di una condizione di benessere e salute di persone, animali e dell’ambiente stesso. In questo ambito rientra a pieno titolo le azioni di contrasto all’antimicrobicoresistenza (AMR). Questo è un problema comune alla medicina umana e veterinaria che vede coinvolte, loro malgrado, tutte le filiere legati ai prodotti di origine animale che vengono accusate, non sempre a ragione, di essere tra i principali responsabili di questo problema. In questo articolo abbiamo cercato di illustrare in modo sintetico il problema della AMR, delle conseguenze a livello di filiere e del loro ruolo reale. Infine, vengono illustrate le attività che vengono svolte in ambito veterinario, pubblico e privato, per ridurre i rischi correlati, senza ridurre la sostenibilità degli allevamenti e per dare al consumatore le massime garanzie di salubrità dei prodotti anche per quanto riguarda la AMR. 

 

EN: The concept of "One Health" represents the joint effort of several disciplines operating at local, national, and global level, to achieve a condition of well-being and health of people, animals and environment. The fight against antimicrobial resistance (AMR) is completely under the umbrella of “One Health” approach. AMR is a problem common to human and veterinary medicine which involves all the supply chains linked to foods of animal origin which are accused, not always rightly, of being among the main culprits of this problem. In this article we briefly described the problem of AMR, the consequences at supply chains levels and the real role of this latter ones. Finally, we described the activities carried out by veterinarians from public and private sectors to reduce the AMRrelated risks, without reducing the sustainability of the farms and to give the consumers the maximum guarantees of the safety of the products also for what concerns AMR.
 

PAROLE CHIAVE
 

One Health, antimicrobico resistenza, medicina veterinaria, sicurezza alimentare, sostenibilità.
 

One Health, antimicrobial resistance, veterinary medicine, food safety, sustainability.

 

PARTE II

 

NOTE E COMMENTI

 

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 dicembre 2020 Causa C‑336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri, c. Vlaamse Regering

Qui il testo della sentenza >> 

Il divieto di macellazione rituale senza previo stordimento all’esame della Corte di giustizia: un difficile bilanciamento tra benessere degli animali e libertà di religione                                                                                        

di Andrea Santini

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ABSTRACT


Nella sentenza Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a. la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione europea, e in particolare con il diritto alla libertà di religione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, la legge fiamminga che impone, nell’ambito della macellazione rituale, il previo stordimento reversibile dell’animale. Nella sentenza, il benessere degli animali viene qualificato come un vero e proprio valore dell’Unione, e la sua tutela viene giustificata anche alla luce dell’importanza che ha assunto nelle società democratiche contemporanee.
 

EN: In the judgment Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a. the Court of Justice found the Flemish legislation which requires prior reversible stunning in the context of ritual slaughter compatible with EU law, and especially with the right to freedom of religion guaranteed by the Charter of fundamental rights. In the judgment, animal welfare is qualified as a real value of the Union, whose protection is justified also by the importance that contemporary democratic societies have attached to it.


PAROLE CHIAVE  

 

Macellazione rituale – previo stordimento reversibile – benessere degli animali – libertà di religione – margine di apprezzamento statale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ritual slaughter – prior reversible stunning – animal welfare – freedom of religion – State’s margin of appreciation – Charter of fundamental rights of the European Union.

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Corte di giustizia UE, Sentenza del 6 maggio 2021, causa C-499/18/P Bayer CropScience AG, Bayer AG et. Al. c. Commissione europea 

Qui il testo della sentenza >> 

Il principio di precauzione a tutela dell’agrobiodiversità                                                        

di Clarissa Macchi

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ABSTRACT:


La sentenza del 6 maggio 2021, in causa C- 499/18 della Corte di Giustizia dell’Unione europea risulta a chiusura di una lunga battaglia sull’ utilizzo dei neonicotinoidi – insetticidi – e relativi presunti effetti nocivi sulle api, ed in particolare al divieto di uso e vendita di sementi conciati con prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive potenzialmente dannose per l’agrobiodiversità quali il clothianidin, tiametoxam e imidacloprid. Le sostanze attive in questione, noti insetticidi commercializzati dalle ricorrenti, fecero registrare un calo della popolazione delle api in quanto dannose per il loro senso di orientamento e relativa capacità riproduttiva. Al netto dell’evidenze scientifiche disponibili la Commissione adottò misure restrittive al loro utilizzo. Nel richiedere alla Corte l’annullamento del Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 sulle condizioni di approvazione delle sostanze attive in esame, l’orientamento seguito dalla Corte nel vietare l’uso delle stesse, conferma la possibilità per la Commissione di riesaminare in ogni momento l’approvazione di una sostanza attiva, sebbene l’incertezza delle evidenze scientifiche disponibili, grazie al ricorso al principio di precauzione volto a tutela dell’ambiente e benessere delle api. Come sottolineato nelle sue motivazioni, la Commissione aveva inoltre diritto di intervento qualora non fosse possibile escludere in toto l’esistenza del rischio, in applicazione del principio di proporzionalità, principio generale del diritto dell’Unione.
 

EN: The judgment of 6 May 2021, in case C- 499/18 of the Court of  Justice of the European Union, is the conclusion of a long battle over the use of neonicotinoids – insecticides – and their alleged harmful effects on bees, and in particular the ban on the use and sale of seeds treated with phytosanitary products containing active substances potentially harmful for agrobiodiversity, such as clothianidin, thiamethoxam and imidacloprid. The active substances in question, well-known insecticides marketed by the applicants, led to a decline in the bee population because they were detrimental to their sense of direction and relative reproductive capacity. In the light of the available scientific evidence, the Commission adopted measures restricting their use. In appealing to the Court for the annulment of Implementing Regulation (EU) No 485/2013 on the conditions of approval of the active substancesat issue, the reasoning followed by the Court in prohibiting their use confirms the possibility for the Commission to review at any time the approval of an active substance, despite the uncertainty of the scientific evidence available, thanks to the use of the precautionary principle aimed at protecting the environment and the welfare of bees. As pointed out in its judgement, the Commission also had the right to intervene if it was not possible to rule out the existence of the risk entirely, in application of the principle of proportionality, a general principle of EU law.


PAROLE CHIAVE:


Agrobiodiversità – tutela delle api- neonicotinoidi – principio di precauzione – prodotti fitosanitari – criteri di approvazione delle sostanze attive – il concetto di nuove conoscenze scientifiche.

Agro-biodiversity – bees protection – neonicotinoids – precautionary principle – phytosanitary products – approval criteria for active substances – the concept of new scientific knowledge.

PARTE III

DOCUMENTAZIONE

 

Osservatorio di giurisprudenza alimentare 2/21

a cura di Vito Rubino, Giovanni Stangoni                                   

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Delibera congiunta dei Consigli di Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano D.O.P. e del Consorzio per la Tutela del Formaggio Parmigiano Reggiano D.O.P. concernente il sistema di etichettatura a semaforo cosiddetto «nutriscore», approvata il 7/7/2021

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Circolare MI.P.A.A.F. del 17.06.2021 – n. Prot. Interno 0278594 - Oggetto: Legge 21 maggio 2021, n. 71. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

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Circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 52445 del 17.05.2021. D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche connesse all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

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Libri                                                                                                

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Notizie sugli autori
 
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n. 3-4/2021
 

 

PARTE I

 

SAGGI E APPROFONDIMENTI

 

Diritto

 

Blockchain technologies per la filiera agroalimentare 

Di Giorgio Remotti

 

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ABSTRACT:


Le nuove tecnologie legate alla cd. blockchain (comprensive dei cd. Smart Contracts e integrate con la tecnologia dell’Internet of Things (IoT)) stanno progressivamente penetrando e mutando gli attuali sistemi di produzione del comparto agroalimentare e vitivinicolo. In questo lavoro ci si propone di esaminare l’impatto che queste nuove tecnologie possono avere sui marchi, sulle indicazioni d’origine (DOP, IGP e STG) e sui sistemi di certificazione come attualmente regolati per la filiera dell’agroalimentare. Questo in primo luogo allo scopo di saggiare le possibili funzioni ausiliarie che queste nuove tecnologie possono assicurare là dove le funzioni sottese ai segni distintivi, indicazioni d’origine e certificazioni hanno mostrato una crisi di effettività. E in secondo luogo per determinare se queste nuove tecnologie possono rendere maggiormente efficiente la dinamica competitiva e quindi l’allocazione ottimale delle risorse in questo peculiare settore.


EN:


The new blockchain technologies (including Smart Contracts and integrated with Internet of Things (IoT) technologies) are progressively penetrating as well as changing the current production of trade structures of the agri-food and wine sector. This paper examine the impact that these new technologies have on the trade mark, indications of origin (PDO, PGI and TSG) and certification systems, as are currently regulated in the particular sector of the agri-food chain. This is first to demonstrate the possible supplementary role of these technologies, in particular where the functions to which the distinctive signs, the certifications, and the indications of geographical origin are ancillary have shown some crisis of effectiveness. Secondly, this is also to determine whether these technologies can make the competitive mechanism even more efficient with regards to the function of optimal allocation of resources in this particular sector.

PAROLE CHIAVE:

 

Filiera agroalimentare – marchi – DOP – IGP – blockchain. Agri-food supply chain – trade-mark – PDO – PGI – blockchain

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Gli strumenti nazionali di finanziamento alle imprese del settore agroalimentare nel periodo pandemico                                                                  

di Andrea Ferrari

 

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ABSTRACT:

 

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di esaminare gli effetti economici che l’emergenza epidemiologica, tutt’ora in corso, ha causato al settore agroalimentare, concentrando l’attenzione sugli strumenti mediante i quali l’Unione europea ed i singoli Stati membri hanno prontamente attuato forme di finanziamento alle imprese, più fortemente colpite dalla crisi. Più nel dettaglio, dopo una breve panoramica sulla normativa comunitaria afferente la ripartizione legislativa tra UE e Stati membri nella materia dell’agricoltura e della pesca, esamineremo la disciplina sugli aiuti di stato per concentrarci, poi, all’analisi deli strumenti di finanziamento adottati dallo Stato italiano. Su tale ultimo profilo cercheremo di analizzare la portata ed i limiti della cambiale agraria e del pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP.

 

EN:

 

This contribution aims to examine the economic effects which the epidemiological emergency, still ongoing, has caused to the agri-food sector, focusing on the instruments through which the European Union and its Member States have promptly implemented forms of financing for companies most severely affected by the crisis. More specifically, after a brief overview of the Community legislation concerning the legislative division between the EU and the Member States in the field of agriculture and fisheries, we will examine the discipline on state aid to concentrate, then, on the analysis of the financing instruments adopted by the Italian State. On this last profile, we will try to analyze the scope and limits of the agricultural loan and the lien on DOP and IGP products.

PAROLE CHIAVE:

 

Strumenti finanziari - pegno – prestito agrario – aiuti di stato – settore agroalimentare. Financing instruments – lien - agricultural loan - State aid – agri-food sector.

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Informazione e auto-responsabilità del consumatore finale nel settore alimentare

 

di Pietro Floris

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ABSTRACT:

 

Partendo da una recente sentenza della Corte di cassazione in materia di danno da vacanza rovinata, l’elaborato affronta sinteticamente il tema dell’informazione del consumatore finale del prodotto alimentare. In particolare, l’Autore indaga sulla possibilità di applicare al settore alimentare il principio di autoresponsabilità del consumatore che è stato ritenuto applicabile per il consumatore di pacchetti turistici dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14257 del 8 ottobre 2021.

EN:

 

Starting from a recent judgment deposed by the Italian Supreme Court (Corte di cassazione) about a damage arising from a ruined holiday, this paper analyses briefly the issue of information for the final consumer of a foodstuff. Particularly, Author investigates the possibility of applying to the food sector the principle of consumer self-responsibility which was deemed applicable to the consumer of tourist packages by the judgment of the Supreme Court no. 14257 of 2021, 8th October.

 

PAROLE CHIAVE:

 

Informazioni al consumatore – principio di autoresponsabilità - responsabilità contrattuale – risarcimento del danno. Information to consumer – self-responsibility principle – damages – contractual liability

Etica - Veterinaria

 

Aspetti biogiuridici dei principi delle 3R nella sperimentazione animale

di Enrico Maestri

 

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ABSTRACT:

Questo lavoro si prefigge lo scopo di descrivere, nelle sue linee essenziali, il quadro normativo nazionale e quello comunitario che regolano l’utilizzo degli animali nella sperimentazione biomedica. Verranno forniti i mezzi metodologici per comprendere i problemi giuridici e i dilemmi morali in forza dei quali vengono giustificate le argomentazioni pro o contro la sperimentazione animale. Si approfondiranno i principi delle 3R, che rappresentano l’architrave portante dell’architettura giuridica in base alla quale interpretare correttamente i documenti normativi sulla sperimentazione animale. In particolare, l’obiettivo principale di questo lavoro consiste nella descrizione giuridica dei tre pilastri delle 3R – sostituzione, riduzione e perfezionamento – e delle loro diverse definizioni, a partire dalla definizione originaria di Russell e Burch fino alle definizioni attuali elaborate dalle linee guida e dai codici di autoregolazione dei comitati di bioetica e dalle più importanti società scientifiche che si occupano della cura e dell’utilizzo degli animali sperimentali.

EN:

 

This essay aims to describe, in its essential lines, the national and community regulatory framework that regulates animals in biomedical experimentation. Methodological means will be provided to understand the legal problems and moral dilemmas under which they are justified by arguments for or against animal testing. The principles of the 3R will be studied in depth. They represent the backbone of the legal architecture on the basis of which to correctly interpret the normative documents on animal testing. In particular, the main proposal of this essay is the legal description of the three pillars of the 3R - replacement, reduction and refinement - and of their different definitions, starting from the original definition of Russell and Burch up to the current definitions drawn up by the guidelines and self-regulation codes of the bioethics committees.

 

PAROLE CHIAVE:

3Rs – approvazione – efficacia – benessere animale – regolazione multilivello. 3Rs – Regulatory Acceptance – Efficacy – Animal Welfare – Multilevel Regulation.

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Gli audit a distanza nelle certificazioni alimentari: uno strumento utile anche dopo la pandemia?

di Michele Borgato

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ABSTRACT:

 

La pandemia ha completamente stravolto stili di vita, abitudini e metodologie di lavoro. La principale misura adottata per prevenire il propagarsi dell’agente patogeno è stata il distanziamento sociale, da cui è conseguita l’impossibilità di svolgere in presenza la stragrande maggioranza di attività, tra cui le riunioni e le ispezioni, che sono state sostituite, ove possibile, da incontri in remoto. Alcuni settori ritenuti strategici, tra cui l’agroalimentare, hanno continuato a produrre e distribuire secondo le consuete modalità e con le stesse garanzie. Ecco quindi che l’attività di certificazione, riconosciuta come un asset strategico funzionale e a supporto delle produzioni essenziali, non è mai venuta meno ma ha dovuto adeguare le proprie metodologie di lavoro al particolare momento storico, facendo ricorso all’information and comunications technology (ICT). Una delle principali attività degli organismi di controllo e di certificazione sono gli audit e, la necessità di condurli con tecniche da remoto, ha fatto insorgere nuove questioni inerenti alla cybersecurity, alla gestione della privacy e, non ultimo, alla loro reale efficacia. La ricerca analizza quali siano i problemi e i vantaggi degli audit da remoto ad un anno dalla loro introduzione massiva nel sistema della certificazione, in particolare quella alimentare.

 

EN:

 

The pandemic has been having a massive impact on lifestyles, habits and working methods. Social distancing has been taking as the main measure to prevent the spread of the virus, which made it impossible to carry out the vast majority of activities in the presence, including meetings and inspections, which were replaced, where possible, by remote meetings. Some strategic sectors, as agri-food, continued to produce and distribute according to the usual methods and with the same guarantees. Therefore the certification activity, recognized as a strategic functional asset and in support of essential productions, has never ceased but had to adapt its working methods to the particular historical moment, making use of information and communication technologies (ICT). Audits are one of the main activities of the control and certification bodies. The need to perform audits remotely has raised new issues relating to cybersecurity, privacy management and, last but not least, their real effectiveness. The research analyzes the problems and advantages of remote audits one year after their massive introduction in the certification system, in particular the food one.

 

PAROLE CHIAVE:

 

Certificazione – organismi di certificazione – sicurezza alimentare – audit – audit da remoto – cybersecurity – privacy – ICT – ISO 19011 – IAF. Certification – certification bodies – food safety – audit – remote audit – cybersecurity – privacy – ICT – ISO 19011 – IAF.

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PARTE II

 

NOTE E COMMENTI

 

Corte Costituzionale, sentenza 9 marzo 2021, n. 31

Qui il testo della sentenza >> 

Prodotti “a chilometro zero” e prodotti “provenienti da filiera corta”, tra criteri premiali e criteri definitori: osservazioni a margine di Corte Cost., sentenza 9 marzo 2021, n. 31                                                                                        

di Serena Dentico

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ABSTRACT:

 

La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della regione Toscana 10 dicembre 2019 n. 75, recante norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche. La sentenza offre utili indicazioni in ordine alla definizione dei «prodotti a chilometro zero» e dei «prodotti provenienti da filiera corta», nonché alle condizioni in presenza delle quali il legislatore è legittimato a valorizzare questi prodotti promuovendone l’acquisto da parte di soggetti pubblici. Residuano tuttavia alcune incertezze interpretative sul ruolo dell’elemento del “positivo impatto sulla salute e sull’ambiente” al fine di qualificare il prodotto “a Km 0”.

 

EN:

 

The Constitutional Court recently declared the constitutional illegitimacy of some articles of one law of the Tuscany Region (Regional Law 10 December 2019 n. 75), laying down rules to encourage the introduction of zero kilometer products from short supply chains in school canteens. The ruling offers useful information regarding the definition of “zero kilometer products” and “products from a short supply chain”, as well as the conditions under which the legislator is entitled to enhance these products by promoting their purchase by public entities. However, some interpretative uncertainties remain on the role of the element of the “positive impact on health and the environment” in order to qualify the product “0 Km”.

PAROLE CHIAVE:

 

Filiera corta – prodotti km 0 – contratti pubblici – impatto sull’ambiente. Short supply chain – Zero-kilometer products – public procurements – impact on the environment.

 

PARTE III

DOCUMENTAZIONE

 

Osservatorio di giurisprudenza agro-alimentare e dell’ambiente 3-4/21

a cura di Vito Rubino, Giovanni Stangoni                                   

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Parere del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) “Micotossine non regolamentate: Ocratossina A in formaggi e prodotti a base di carne suina”

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Libri                                                                                                

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