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ESPOSIZIONE DI ALIMENTI SULLA PUBBLICA VIA: LA CASSAZIONE CONFERMA IL PROPRIO ORIENTAMENTO SUL CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE

di Saverio Linguanti, studiolinguanti@sav.bs.it

La Corte di Cassazione Penale sez. 3  con sentenza n. 9910 del 2021 (udienza del 23.11.2020)ha esaminato il caso di un commerciante itinerante giudicato colpevole dal Tribunale del reato di cui all'art. 5, lettera b) , del d.lgs. n. 283 del 1962, perché deteneva per la vendita sulla via pubblica vari prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, in quanto posti su un banchetto occasionale privo di copertura a temperatura ambiente, e sottoposti agli agenti atmosferici e inquinanti.

Contro la sentenza il colpevole ha presentato ricorso in cassazione lamentando la genericità e l'indeterminatezza del capo d'imputazione, non permettendo la sua formulazione di comprendere il luogo, le modalità dei fatti, il tipo di prodotto ittico venduto, in relazione al verbale di sequestro.

In aggiunta a ciò il commerciante contesta il vizio di motivazione in ordine al cattivo stato di conservazione degli alimenti ed alla destinazione degli stessi al commercio in quanto la sentenza del Tribunale in primo luogo sarebbe carente di motivazione perchè in relazione alla condizione degli alimenti, non ha prodotto alcun cenno sui risultati delle analisi effettuate dall'A.S.L.; in secondo luogo, analoga carenza di motivazione si riscontrerebbe secondo il ricorrente in relazione alla presenza o meno di avventori intenzionati ad acquistare il prodotto, elemento necessario per capire se vi fosse stata effettivamente la vendita o quantomeno la destinazione alla vendita.

I supremi giudici hanno respinto il ricorso del commerciante ed hanno affermato in relazione alla genericità ed indeterminatezza del capo d’imputazione che al riguardo, non ci si deve riferire solo al capo di imputazione in senso stretto, ma occorre anche considerare quegli atti, inseriti nel fascicolo processuale, che pongono l'imputato nelle condizioni di avere contezza in modo più ampio dell'addebito .

Nel caso di specie è stato contestato all'imputato di avere detenuto, per la vendita sulla pubblica via, vari prodotti ittici (compiutamente indicati nel verbale sequestro in atti) in cattivo stato di conservazione i quanto posti su un banchetto occasionale privo di copertura a temperatura ambiente, e sottoposti agli agenti atmosferici e inquinanti. Questo capo d'imputazione deve ritenersi integrato dal verbale di sequestro, noto all'indagato, nel quale era stato indicato, non solo il tipo di prodotto ittico venduto, ma erano state analiticamente segnalate le singole circostanze che avevano determinato il cattivo stato di conservazione, nonché il luogo e l'epoca dei fatti. Secondo i giudici della Cassazione dunque l'imputazione, in tal modo, ha consentito all'imputato di pienamente conoscere l'accusa ed esercitare il diritto di difesa.

Per ciò che concerne il cattivo stato di conservazione degli alimenti e la destinazione degli stessi al commercio , i giudici della Cassazione affermano nella sentenza che ai fini della configurabilità del reato in esame, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza . I giudici della terza sezione confermano in questo modo un precedente orientamento giurisprudenziale della Corte ,sempre terza sezione, rappresentato in particolare dalle sentenze Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018, n. 6108 del 17/01/2014 e n. 15094 del 20/04/2010 , solo per citarne alcune .

Non si tratta di una novità quanto affermato dalla Cassazione che più volte ha fatto riferimento al fatto che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, lettera b), del d.lgs. n. 283, del 1962, si configuri quando sia accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, “senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, trattandosi di una fattispecie volta alla tutela del c.d. ordine alimentare, diretta ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Rv. 264990; Sez. 3, n. 35828, del 2/09/2004)”.

I supremi giudici in pratica sostengono la necessitò di accertare che le modalità di conservazione

siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze (Sez. 3, n. 439, del 11/01/2012; Sez. 3, n. 15049, del 13/04/2007), escludendo la necessità di analisi di laboratorio o perizie, quando il giudice di merito può considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, o meglio ancora quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile a seguito di una semplice ispezione (si veda per tutte la Cassazione Penale sez. 3 n. 12346 del 04/03/2014, e la n. 17009 del 26/02/2014 .

Nel caso in esame i giudici della Cassazione e prima ancora quelli del Tribunale , attraverso le testimonianze degli accertatori e basandosi sul verbale di sequestro, hanno sostenuto che il cattivo stato di conservazione degli alimenti emergeva in considerazione del fatto che il prodotto ittico era stato esposto su un banchetto occasionale, senza ghiaccio a cielo aperto e a diretto contatto degli agenti atmosferici e ambientali, in mancanza, peraltro, dell'autorizzazione alla vendita. I giudici affermano nella sentenza n.9910 del 2021 che “risulta pienamente integrata una violazione del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche e di conservazione imposte per la sua natura “ ,

Per quanto riguarda infine la presunta o meno destinazione alla vendita degli alimenti, i giudici hanno respinto le motivazioni del commerciante affermando anzi chela circostanza in base alla quale gli alimenti venivano esposti dall'imputato in una pubblica via, rende chiaro e incontrovertibile che il prodotto era destinato alla vendita, a prescindere dal fatto che durante l'accertamento espletato dagli organi di controllo non fosse stata rilevata la presenza di avventori per l'acquisto del pesce.

Come citare:

per citare questo contributo si indichi così:

S. Linguanti, ESPOSIZIONE DI ALIMENTI SULLA PUBBLICA VIA: LA CASSAZIONE CONFERMA IL PROPRIO ORIENTAMENTO SUL CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE, in ALIMENTAblog, 2021, on line all'indirizzo www.rivistaalimenta.com

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