ALIMENTA
Rivista di Diritto e Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente
LA CASSAZIONE PENALE SULLA COLTIVAZIONE DOMESTICA DI SOSTANZE PSICOTROPE.
Di Saverio Linguanti, studiolinguanti@sav.bs.it
La pronuncia della Cassazione Penale Sez. III dell’11 gennaio 2021 n. 644 fornisce occasione per aggiungere un elemento di valutazione nel ben noto ed ampio dibattito sull’uso personale delle sostanze psicotrope e sulla loro coltivazione per tale finalità.
E’ indubbio che otto il profilo normativo sia necessario partire dall’esame dell’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, che punisce con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14.Lo stesso articolo 73 al comma 3 specifica che «le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione», ed comma 4 prevede che “Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468”.L’esame completo della questione non può prescindere però dalla posizione giurisprudenziale che nel corso degli anni è venuta a formarsi ; in particolare infatti sul delitto di coltivazione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite una prima volta ( Cassa. Penale sez. Unite 24 aprile 2008 n. 28605 ) affermando che l’articolo 73 in questione che vieta la coltivazione di piante da stupefacenti ha come scopo la tutela del bene della salute, della sicurezza e ordine pubblico, e si pone inoltre a salvaguardia delle nuove generazioni, configurando reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale .
Ancor più di recente la Cassazione sezioni Unite con sentenza n. 12348/20 del 19 dicembre 2019 non solo ha confermato il primo orientamento ma ha affermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente,.La medesima sentenza ha chiarito che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto.Dunque, il reato sarebbe legato al “tipo botanico” previsto ed alla sua attitudine a sviluppare una sostanza stupefacente, con l’esclusione della condotta di coltivazione solo in presenza di indici costituiti da “tecniche rudimentali” , uno scarso numero di piante ed una condotta sostanzialmente “domestica” nel condurre l’attività , ammettendone solo in questo caso l’uso personale del prodotto della coltivazione .Nella sentenza n. 644/2021 in commento i giudici , nel confermare il giudizio di primo grado, hanno ritenuto la colpevolezza del soggetto per la coltivazione di quattro piante di marijuana e di detenzione di inflorescenze di marijuana, di sostanza essiccata tipo marijuana e di hashish , ma dando valore alla presenza di una serra per coltivazione, con specifico impianto di areazione, lampade UV e idoneo riscaldamento .
Come citare:
Per citare questo testo si indichi così:
S. Linguanti, La Cssazione Penale sulla coltivazione domestica di sostanze psicotrope, in ALIMENTAblog, 2021, www.rivistalimenta.com.