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La funzione della FARMACIA sta seguendo nel nostro ordinamento un quadro evolutivo significativo a partire dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 11, comma 1), allorquando il Governo veniva delegato ad adottare “uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” ; l’articolo 11 comma 1 della legge n. 69/2009 indicava anche i princìpi ed i criteri direttivi per l’individuazione dei nuovi servizi, e precisamente  :

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Con il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153  è stata data attuazione alla legge delega, e sono state definite le nuove funzioni assistenziali attribuite alle farmacie pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

In particolare:

- l’art. 1, comma 2, lett. a), punto 4. ha stabilito che “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono … la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso … la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

 

- la successiva lett. d) ha previsto “la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici”.

 

Appare evidente come questa impostazione normativa di fatto abbia operato una transizione del ruolo della Farmacia da una tradizionale attività di distribuzione di farmaci e prodotti farmaceutici ad un più avanzato ruolo di prestazioni e servizi, sempre comunque connessi con la tutela della salute ma inseriti in ambiente farmaceutico .

 

Questa transizione di ruolo è confermata in giurisprudenza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 7 aprile 2017  dove, in riferimento alla riforma della legge n. 69 del 2009 e del D.Lgs. 153 del 2009, si afferma che “l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi. Per la concreta operatività della cosiddetta “farmacia dei servizi” è stata, poi, prevista l’emanazione di decreti ministeriali da adottare previa intesa o sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”.

L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DELLA FARMACIA NELLA NORMATIVA E NELLA GIURISPRUDENZA.

Di Saverio Linguanti, studiolinguanti@sav.bs.it

Tra i decreti ministeriali suddetti assume importanza il decreto del Ministero della salute del 16 dicembre 2010 ( in G.U n. 57 del 10 marzo 2011), che specifica i limiti e le condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, e le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali utilizzabili a tale scopo. Successivamente, si sono aggiunti ulteriori interventi normativi di completamento del nuovo ruolo della farmacia all’interno del quadro dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie , in particolare di recente, come è il caso delle “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, allegate all’Accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019, prot. n. 167.

In queste Linee Guida è descritto il nuovo ruolo che le fonti primarie hanno conferito alla farmacia ed al farmacista nel contesto del sistema nazionale di tutela della salute, con riferimento alla definizione di “Farmacia di Comunità, intesa come Presidio sociosanitario polivalente, che assolve appieno alla necessità della popolazione aumentando la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” .

Le stesse Linee Guida ampliano il ruolo della Farmacia dall’originaria funzione “commerciale” di erogazione dei farmaci, ad un più vasto inquadramento di “Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.

 

Nell’ambito del quadro normativo che ridefinisce il ruolo della Farmacia non si può dimenticare che il Dlgs n. 502 del 1992 art. 8 comma 2 lett. a)  stabilisce che le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico- chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalità stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis) dello stesso comma 2.  Sono proprio queste ulteriori funzioni che aprono un nuovo orizzonte alle funzioni della Farmacia posto che al punto 1.4 della lettera b-bis si legge :

1.4)  la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Ecco dunque che la sede della Farmacia possa essere legittimamente considerata idonea ad ospitare attività legate a servizi di secondo livello rivolti agli assistiti e dunque ospitare attività infermieristiche o riabilitative come quelle fisioterapiche . Costituiranno comunque limiti all’esercizio di tali attività le indicazioni fornite sempre dal comma 2 lettera b-bis, punti 4 e 5 ; in particolare secondo il punto 4 , i servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti dovranno essere svolti in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalità di partecipazione delle farmacie a questi servizi di secondo livello . Sempre secondo il punto 4 la partecipazione alle campagne di prevenzione può prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

Il successivo punto 5 invece chiarisce che presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello possono essere effettuate prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti .

Resta infine cogente un ulteriore principio generale stabilito dal Dlgs n. 502/1992 secondo cui la farmacia, nell’erogazione delle prestazioni  dovrà rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento delle attività dalla normativa statale, regionale e comunale vigente per i settori interessati .

Conferme sul nuovo ruolo della Farmacia giungono anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) si è espresso con sentenza n. 111/2021 del 15 dicembre 2020 sul ricorso numero di registro generale 7218 del 2012 .

Come citare:

Per citare questo contributo si indichi così:
S. Linguanti, L’evoluzione del ruolo della FARMACIA nella normativa e nella giurisprudenza, in ALIMENTAblog, 2021, on line all'indirizzo www.rivistalimenta.com

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