ALIMENTA
Rivista di Diritto e Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente
PROTEZIONE AD AMPIO RAGGIO PER LE DOP: IL CASO CHAMPANILLO
di
Mario La Morgia
mariolamorgia@studiolegalelamorgia.it
I. IL CASO.
Con la decisione del 9 settembre 2021, nella causa C-783/19, la Corte di Giustizia UE ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013, precisando che tale norma riconosce una protezione ad ampio raggio alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, estendendo la tutela anche nei confronti di servizi che indebitamente sfruttano la notorietà dei prodotti che beneficiano della protezione giuridica in questione.
La vicenda vede coinvolti il Comitè Interprofessionel du Vin de Champagne, organizzazione che gestisce gli interessi comuni dei produttori di champagne, e GB, proprietario di una catena di tapas bar spagnoli.
Il primo ha proposto ricorso dinanzi allo Juzcado de lo Mercantil de Barcelona affinchè inibisse a GB l’utilizzo del segno Champanillo sui vari social network, imponesse di ritirare ogni insegna e pubblicità con tale segno e, infine, cancellasse il dominio internet “champanillo.es”.
Infatti, secondo la ricorrente, la condotta censurabile posta in essere da GB consisterebbe nell’utilizzo, da parte di quest’ultima, di designare e promuovere la catena di tapas bar mediante il segno Champanillo associato ad una grafica raffigurante due calici riempiti con una bevanda spumante.
A sua difesa GB ha sostenuto che l’utilizzo del segno in questione non genera alcuna confusione con la DOP Champagne e che non vi è mai stata l’intenzione di sfruttare la popolarità di tale DOP.
Il Giudice spagnolo di primo grado ha rigettato il ricorso del Comitè Interprofessionel du Vin de Champagne,
ritenendo legittimo l’utilizzo del segno e non violate le norme a tutela della DOP, in quanto il segno Champanillo è utilizzato esclusivamente in relazione alla catena di tapas bar e, quindi, per designare e promuovere prodotti differenti rispetto a quelli tutelati dalla DOP Champagne, nonchè destinati ad un pubblico differente.
Tale decisione si inserisce nel solco giurisprudenziale spagnolo segnato da una sentenza della Corte Suprema del 2016 a mente della quale è stato escluso che il segno Champìn, utilizzato per commercializzare una bevanda gassata analcolica destinata ad un pubblico di bambini, potesse violare la normativa a tutela della DOP Champagne, in quanto differente per caratteristiche del prodotto e per soggetti destinatari, a nulla rilevando la somiglianza fonetica.
La decisione relativa al caso in commento è stata puntualmente impugnata dal Comitè Interprofessionel du Vin de Champagne dinanzi all’Audienca Provincial de Barcelona che, durante il grado di appello, ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali vertenti: sull’estensione della tutela delle DOP, non solo rispetto a prodotti simili, ma anche ai servizi potenzialmente connessi a tali prodotti che sfruttano la notorietà della denominazione protetta; se il rischio di violazione per evocazione necessita di una valutazione prodromica sull’effetto provocato sul consumatore medio o se tale valutazione debba essere eseguita sulla comparabilità tra i prodotti qualora essi abbiano tratti in comune con uno di quelli protetto da una DOP; se il predetto rischio debba essere valutato mediante l’utilizzo di parametri oggettivi o se debba essere graduato tenendo conto della tipologia di prodotto.
II. LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA DECISIONE DELLA CORTE
Le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di Giustizia UE vertono sull’interpretazione dell’art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013.
In primo luogo, la Corte precisa che, in virtù del paragrafo 2, lettera B), del summenzionato articolo, le denominazioni di origine protetta, le indicazioni geografiche protette e i vini che godono della tutela prevista da tali denominazioni sono protetti contro qualsivoglia “usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio (…)”.
Pertanto, concordando con quanto ricordato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, la Corte precisa che nell’ambito di applicazione della tutela conferita dalla DOP rientra qualsiasi uso della stessa sia in relazione ai beni in senso stretto, sia ai servizi ad essi connessi.
Tale interpretazione è coerente con il contesto normativo nel quale è inserito l’art. 103 del citato Regolamento, atteso che, il considerando 97 recita testualmente “le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi.
Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento”.
Non solo, la suddetta interpretazione risulta altresì conforme agli obiettivi perseguiti con detto Regolamento nell’ambito della politica agricola comune, poiché, come si è espressa più volte la Corte di Giustizia, “le denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto a cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori e, a sua volta, tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto. Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici” (Corte di Giustizia, sent. del 20 maggio 2003 nella causa C-108/01 Consorzio del Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita S.p.A. contro Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd).
In secondo luogo, valutando congiuntamente la seconda e la terza questione pregiudiziale, la Corte sottolinea che la nozione di “evocazione” può riguardare sia l’ipotesi in cui la parte di un segno di una DOP sia incorporato in un segno di un altro prodotto o servizio che non beneficia di tale protezione così da ingenerare in errore il consumatore, sia l’ipotesi in cui tra due prodotti, uno DOP e l’altro no, vi sia un’affinità visiva e fonetica o anche una vicinanza concettuale.
Sebbene, in siffatte ipotesi potrebbe sussistere l’evocazione di una DOP, tali criteri non devono essere considerati gli unici sui quali doversi fondare, poiché, secondo la Corte, è invece necessario verificare se il segno contestato possa richiamare direttamente ed in modo univoco nella mente del consumatore medio,
come immagine di riferimento, il prodotto tutelato dalla DOP. La Corte precisa ancora che detto richiamo possa concretizzarsi ed estrinsecarsi in svariate modalità, come ad esempio quelle sopra indicate, e spetta al giudice nazionale, quello di rinvio, accertare caso per caso se l’evocazione possa ritenersi configurata.
III. OSSERVAZIONI
La decisione in esame della Corte di Giustizia nella causa C-783/19 ha il merito di aver ampliato la tutela delle DOP e delle indicazioni geografiche protette, precisando che esse devono essere salvaguardate anche nel caso in cui il segno contestato sia utilizzato per indicare la prestazione di un servizio.
L’interpretazione fornita del Regolamento UE n. 1308/2013 risulta di rilevante interesse, specie nel contesto commerciale odierno in cui i consorzi si trovano a dover fronteggiare costantemente l’uso illegittimo di marchi e segni che sfruttano la notorietà di quelli tutelati dalla normativa europea e nazionale.
Non solo, con tale pronuncia, semmai fosse necessario, si consolida la centralità e la protezione del consumatore medio, ormai sempre maggiormente attento alla qualità dei prodotti e indicato come focus imprescindibile della normativa comunitaria.
Avv. Mario La Morgia