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n. 2/24

INDICE
PARTE I

SAGGI E APPROFONDIMENTI

Diritto


Le piante contenenti derivati dell’idrossiantracene: esiti della valutazione dell’EFSA
di Rita Stefani       

 

ABSTRACT:

Il presente articolo segue un precedente intervento sui botanicals negli integratori alimentari, in cui avevamo riportato il caso delle piante contenenti derivati dell’idrossiantracene come esempio di ricorso inappropriato alla procedura da articolo 8 del Regolamento (CE) 1925/2006. La recente opinione dell’EFSA relativa alla sicurezza d’uso delle preparazioni ottenute da piante contenenti derivati dell’idrossiantracene e sottoposte alla sorveglianza dell’UE si riduce a una dichiarazione di impossibilità di escluderne effetti genotossici per via della presenza di tali derivati. L’articolo si propone di analizzare l’opinione, individuando le incongruenze dell’approccio scientifico adottato per la valutazione del rischio, che sembrano confermare l’ingerenza di interessi poco attinenti alla tutela della salute.

 

EN:

This article follows a previous intervention on botanicals in food supplements, in which we reported the case of plants containing hydroxyanthracene derivatives as an example of inappropriate use of the procedure under Article 8 of Regulation (EC) 1925/2006. The recent EFSA opinion on the safety of preparations from plants containing hydroxyanthracene derivatives and subject to EU surveillance simply states it is impossible to rule out genotoxic effects due to the presence of such derivatives. The article aims to analyze the opinion, identifying the inconsistencies of the scientific approach adopted for the risk assessment, which seem to confirm the interference of interests not related to health protection.

Profili della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel canone della conservazione e della protezione della natura

di Davide Achille      

                                                                                                

ABSTRACT

Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il riferimento all’ambiente è espressamente entrato nella Costituzione, sia come oggetto di tutela insieme alla biodiversità e agli ecosistemi, sia come limite all’iniziativa economica privata e quale finalità rispetto all’attività economica pubblica e privata. Il contributo intende dar conto di alcune direttrici che il dibattito sulla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi ha assunto nella riflessione giuridica (specialmente privatistica), tentando qualche minima osservazione che considera il pensiero conservazionistico della natura cui si ritiene debba attribuirsi una indubbia utilità laddove in questo contesto non ci si voglia limitare alle petizioni di principio ma s’intenda definire un assetto normativo orientato ad una tutela effettiva della protezione della natura.


EN: 

With the constitutional law of 11 February 2022, n. 1, the reference to the environment is expressly entered into the Italian Constitution, both as an object of protection together with biodiversity and ecosystems, and as a limit to private economic initiative and as a purpose with respect to public and private economic activity. The contribution intends to give an account of some directions that the debate on the protection of the environment, biodiversity and ecosystems has taken in legal reflection (especially private law), attempting some minimal observations that consider the conservationist thought of nature to which it is believed that an undoubted importance should be attributed utility where in this context we do not want to limit ourselves to petitions of principle but we intend to define a regulatory framework oriented towards effective protection of nature protection.

Le agevolazioni fiscali agricole e la decadenza dal beneficio: il caso dell’installazione di un impianto agrovoltaico

di Saverio Biscaldi

 

ABSTRACT

Il presente contributo approfondisce il tema della possibile decadenza dalle agevolazioni fiscale agricole nel caso di installazione di un impianto agrivoltaico sui terreni. La legge 25 del 26 febbraio 2010 ha infatti previsto alcune agevolazioni fiscali per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) che acquistano terreni agricoli. L’art. 2-4 bis di tale legge prevede la decadenza da simili agevolazioni, qualora entro 5 anni dall’acquisto, il soggetto beneficiario alieni il fondo o cessi di coltivarlo o condurlo direttamente. Sul punto si sono formati in giurisprudenza due diversi orientamenti: uno più rigoroso che prevede che la semplice presenza di una delle due condizioni comporti la decadenza dal beneficio (tra le altre, Cass. 30 gennaio 2020. n 3156); un secondo orientamento che invece ritiene che al fine di conservare le agevolazioni sia sufficiente che il soggetto beneficiario continui a condurre i terreni. Sulla questione è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, che, in risposta all’interpello n. 337/2022, ha sostenuto che l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato non comporta decadenza dal beneficio perché non incide sulla coltivazione del terreno. L’impianto agrivoltaico, per sua stessa definizione, coniuga la produzione di energia elettrica con la coltivazione del terreno, per cui seguendo la tesi dell’Agenzia delle Entrate non vi è alcuna decadenza dal beneficio in tale ipotesi. Peraltro (e tale è la soluzione più convincente) con sentenza Cass. n. 7051/2004, la Suprema Corte ha statuito che, in caso di opere soprastanti, il diritto di superficie non si costituisce sul suolo, ma sullo spazio sovrastante. E l’impianto agrivoltaico è sopraelevato rispetto ai terreni e pertanto il diritto di superficie non si costituisce sul terreno sottostante. Pertanto, non sussiste nessuna delle condizioni che provocano la decadenza del beneficio. In conclusione, pertanto, l’installazione di un impianto agrivoltaico non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali agricole.

EN: 

This paper explores the issue of the possible forfeiture of agricultural tax benefits in the case of installing an agrivoltaic system on land. Law 25 of Feb. 26, 2010, in fact provided certain tax benefits for direct cultivators and professional agricultural entrepreneurs (IAP) registered in the social security and welfare administration (including agricultural companies) who purchase agricultural land. Article 2-4 bis of that law provides for the forfeiture of such benefits if, within 5 years of purchase, the beneficiary alienates the land or ceases to cultivate or conduct it directly. Two different orientations have been formed in jurisprudence on this point: a stricter one that provides that the mere presence of one of the two conditions leads to forfeiture of the benefit (among others Cass. 30 January 2020, n. 3156); a second orientation that instead considers that in order to retain the benefits it is sufficient that the beneficiary subject continues to conduct the land. The Italian Tax Agency intervened on this issue and, in response to question no. 337/2022, argued that the installation of a photovoltaic system on the roof of a building does not lead to forfeiture of the benefit because it does not affect the cultivation of the land. The agrivoltaic system, by its exact definition, combines the production of electricity with the cultivation of the land, so following the thesis of the Italian Tax Agency there is no forfeiture of the benefit in this hypothesis. Furthermore (and this is the most convincing solution) with the sentence n. 7051/2004, the Supreme Court ruled that, in the case of works above, the surface right is not established on the ground, but on the space above. Moreover, the agrivoltaic system is raised above the land and therefore the surface right is not established on the underlying land. Consequently, none of the conditions that cause the forfeiture of the benefit exists. In conclusion, the installation of an agrivoltaic system does not lead to the forfeiture of agricultural tax breaks.

 

 

Psicologia

Scelte alimentari: alcune riflessioni tra neuroscienze e psicologia

di Anna Vedani e Giulia Mattavelli

ABSTRACT:

La salute, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), comprende il benessere fisico, mentale e sociale, oltre all’assenza di malattia. Questo articolo esplora l’importanza della nutrizione e dell’alfabetizzazione alimentare per una buona salute, esaminando i principali fattori individuali (biologici, psicologici e cognitivi) e sociali (familiari, culturali e mediatici) che influenzano le scelte alimentari. Particolare attenzione viene riservata alle risposte cerebrali e cognitive di fronte agli stimoli alimentari, alla reattività agli stress ambientali e al ruolo del marketing e dei social media nell’influenzare le abitudini alimentari. Infine, viene evidenziata l’importanza di politiche educative e alimentari finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione alimentare, ridurre le disuguaglianze sanitarie e promuovere una dieta equilibrata, indispensabile per prevenire disturbi nutrizionali e alimentari e per favorire un rapporto positivo con il cibo.

 

EN:

Health, as defined by the World Health Organization (WHO), includes physical, mental, and social well-being, and the absence of disease. This article explores the relevance of nutrition and food literacy for good health, examining individual (biological, psychological, and cognitive) and social (family, cultural, and media) factors that influence food choices. Particular attention is given to brain and cognitive responses to food stimuli, reactivity to environmental stressors, and the role of marketing and social media in shaping eating habits. Finally, the importance of educational and food policies aimed at improving food literacy, reducing health inequalities, and promoting a balanced diet is highlighted, as these are essential for preventing nutritional and eating disorders and fostering a positive relationship with food.

PARTE II
NOTE E COMMENTI

La legittimità costituzionale della c.d. “sugar tax” [nota a Corte cost. n. 49 del 26 marzo 2024]
di Roberto Succio

                                                                                                    

ABSTRACT:

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di stabilità per il 2020 – par. 661-676) ha introdotto la sugar tax. Le bevande a zucchero aggiunto (c.d. SSB: sugar sweetened beverages nella dizione inglese) sono definite come i prodotti classificati nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea post diluizione e predisposte per la vendita ai consumatori con l’aggiunta di dolcificanti, con contenuto alcolico del 1.2 per cento in volume o meno. Gli zuccheri aggiunti sono tutte le sostanze, sintetiche o naturali, che addolciscono la bevanda. L’imposizione delle SSB è diventata una strategia di sanità pubblica incoraggiante per ridurne il consumo e mitigare il peso delle malattie che ne derivano. L’imposizione delle SSB può quindi migliorare la salute e incrementare il gettito. Secondo i produttori di tali bevande, il tributo è eccessivamente limitato nella sua applicazione, riguardo agli obiettivi quali il rallentamento o l’eliminazione dell’obesità. Tassare solo gli zuccheri, o una loro combinazione, esclude un’ampia platea di alternative altamente caloriche analoghe, La Corte Costituzionale replica che il tributo è rispettoso del principio di capacità contributiva enunciato dall’art. 53 Cost. Esso scoraggia la commercializzazione e il consumo di specifici prodotti dannosi per la salute e può prevenire un aumento dei costi del servizio sanitario pubblico, riducendone l’intervento. La lista delle SSB assoggettate al tributo è estesa, anche se ve ne sono alcune che sono escluse dal tributo perché aventi un contenuto di zucchero inferiore al limite di legge, ma secondo la Corte la differenziazione non è arbitraria e risulta coerente con principio di uguaglianza.


EN:

Italian Law No. 160 of 27 December 2019 (Budget Law 2020 – par. 661-676) introduced the s.c. sugar tax. Sugar-sweetened beverage (s.c. SSB) are defined as all products classified in CN code 2009 and 2202 of the Combined Nomenclature of the European Union, after dilution and packaged for sale with the addition of sweeteners, with an alcohol content of 1.2 per cent by volume or less. Sweeteners are all substances, both synthetic and natural, that give a sweet taste to beverages. Taxing SSBs has become a promising public health strategy to reduce consumption and mitigate the burden of illness. Taxes on sugar-sweetened beverages can promote health and raise revenue. According to beverage producers, the tax so far proposed is under-inclusive with regards to slowing or abating obesity. Taxing just sugar,  or a combination thereof, excludes a wide swath of highly caloric alternatives. The Constitutional Court replies that the sugar tax is compliant to the principle of tax liability (“capacità contributiva”) according to art. 53 of the Constitution. It aims to discourage the marketing and consumption of specific products harmful to health and can therefore prevent an increase in public spending, reducing the use of the National Health Service for treatment. The list of SSBs subject to tax is extensive but many SSBs with sugar content below the taxable thresholds remain untaxed, but according to the Court, this difference is reasonable and coherent with the principle of equality.

Denominazioni d’origine, intrecci procedimentali e nodi processuali “interordinamentali” [nota a TAR Lazio, Sez. V, del 2 Marzo 2023, n. 3511]

di Serena Dentico

ABSTRACT:

Il contributo esamina criticamente la sentenza del TAR Lazio, sez. V, del 2 marzo 2023, n. 3511, avente ad oggetto il procedimento di registrazione della D.O.P. «Mozzarella di Gioia del Colle». Dopo una breve ricostruzione del caso di specie, il lavoro si sofferma su tre profili di interesse di questa pronuncia: la qualificazione dell’atto ministeriale conclusivo della fase nazionale del procedimento di registrazione della D.O.P. quale «atto meramente endoprocedimentale»; l’individuazione dell’atto finale, impugnabile quindi in sede giurisdizionale, del complesso procedimento di registrazione delle D.O.P.; infine, il rapporto (e gli eventuali intrecci) tra la fase comunitaria del procedimento amministrativo di registrazione della D.O.P. e il processo giurisdizionale contemporaneamente pendente in sede nazionale avente ad oggetto la legittimità del provvedimento conclusivo della fase nazionale del medesimo procedimento.

 

EN:

The article critically examines the ruling of the TAR Lazio, section V, of 2 March 2023, n. 3511, concerning the registration procedure of the P.D.O. «Mozzarella from Gioia del Colle». After a brief reconstruction of the case, the work focuses on three profiles of interest in this ruling: the qualification of the final ministerial act of the national phase of the P.D.O. registration procedure as a “merely endoprocedural act”; the identification of the final act, which can therefore be challenged in the courts, of the complex procedure for registering P.D.O.; finally, the relationship (and possible connections) between the european phase of the administrative procedure for registering the P.D.O. and the judicial process simultaneously pending at national level concerning the legitimacy of the final provision of the national phase of the same proceeding.

PARTE III
DOCUMENTAZIONE

Osservatorio di giurisprudenza agroalimentare e ambientale 2/24

a cura di Vito Rubino, Giovanni Stangoni                                                                            


Notizie sugli autori                                                                                                               

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